Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 23
(Conversioni)
1. La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:
a) nelle fustaie esistenti;
b) nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.(54)
2. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai piani di indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) accentuata acclività, indicativamente superiore a 35 gradi;
b) dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti.
3. Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero. Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti. I piani di indirizzo forestale o i piani di assestamento forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.(55)
4. Per motivi di rilevante difesa idrogeologica o fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.(56)
4 bis. Nei tagli di avviamento all’alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell’intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.(57)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
54. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. rr) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
55. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ss) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
56. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. tt) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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