Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 25
(Rinnovazione artificiale)
1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi:
3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell’allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.(66)
4. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche:
5. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.
6. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.
7 bis. L’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del bosco per un periodo di venti anni dall’esecuzione dell’intervento di rinnovazione.(67)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia