Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 25
(Rinnovazione artificiale)
1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi:
a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio;
b) quando imposta dall'ente forestale;
c) in assenza di rinnovazione naturale.
3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell’allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.(66)
4. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche:
a) il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla tipologia forestale del contesto ma non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro;
b) il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con preferenza di specie baccifere.
5. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.
6. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.
7. Il materiale vegetale utilizzato corrisponde alle prescrizioni di cui all'articolo 51.
7 bis. L’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del bosco per un periodo di venti anni dall’esecuzione dell’intervento di rinnovazione.(67)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
66. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aaa) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
67. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. bbb) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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