Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 26
(Raccolta del terriccio e della lettiera)
1. È permessa la raccolta di lettiera esclusivamente:
2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia