Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 27
(Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme)
1. La raccolta di materiale di propagazione forestale, quali sementi, plantule, talee e piantine è vietata salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 7; nella richiesta sono specificate le specie oggetto della raccolta, il loro numero approssimativo o la superficie interessata, il luogo, i metodi e le finalità della raccolta.
2. È permessa la raccolta di quantitativi molto limitati di materiale di propagazione forestale a fini didattici, di studio o di educazione ambientale, purché con il consenso del proprietario o conduttore del bosco e previa comunicazione all’ente forestale competente.(69)
2 bis. I tagli colturali all’interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all’articolo 53, comma 2, della l.r. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall’ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.(70)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia