Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 29
(Sradicamento delle piante e delle ceppaie)
1. Salvo quanto previsto per i castagneti da frutto all'articolo 31, lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate non soggette a trasformazione ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 deve essere autorizzato dall'ente forestale con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8.(73)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia