Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 32
(Danni all'ecosistema)
1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d’acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.(82)
2. La ripulitura è permessa:(83)
a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;
b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 31;
c) nei boschi a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea;
c bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61.(84)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
82. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ooo) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
83. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ppp) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
84. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. qqq) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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