Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 32
(Danni all'ecosistema)
1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d’acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.(82)
2. La ripulitura è permessa:(83)
a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia