Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 33
(Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti)
1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare:(85)
a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;(86)
b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;(87)
c) danni di tipo idrogeologico.(88)
2. Gli interventi di pulizia del sottobosco e di potatura indispensabili per la messa in sicurezza e la percorribilità del cantiere, purché eseguiti a regola d'arte, non sono considerati danni.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
85. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rrr) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
86. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. sss) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
87. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. sss) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
88. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. sss) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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