Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 33
(Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti)
1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare:(85)
a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;(86)
b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;(87)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia