Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 34
(Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)
1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.(89)
2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.
3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.
4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.
5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale salvo che in caso di attraversamento.(90)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia