Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 36
(Recinzioni e chiudende)
1. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica.(91)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia