Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 37
1. L’organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 59, comma 4 bis, della l.r. 31/2008, o con uso di fuochi, nei casi consentiti dall’articolo 54 del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione:(93)
1 bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell’ente forestale la creazione di percorsi sospesi.(94)
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:
a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione o della nuova area attrezzata;(95)
3. La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.
4. L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati e nel caso di manifestazioni ha una durata massima di settantadue ore frazionabili su più giorni per le manifestazioni di trial, in un lasso di tempo non superiore a due settimane. Solo in caso di inagibilità permanente in punti del tracciato causata da eventi naturali, gli enti di cui al comma 1 possono autorizzare l’apertura di nuovi tratti al fine di assicurare continuità ai percorsi esistenti. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione deve prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.(96)
5. Le aree interessate dalle manifestazioni con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi e i percorsi su fondo sterrato o roccioso riservati esclusivamente alla specialità trial, entrambi individuati in base al comma 7. Sui percorsi fissi e su quelli riservati alla specialità trial non possono svolgersi nuove manifestazioni prima che siano trascorsi cinque mesi; in relazione ai medesimi percorsi la documentazione tecnica di cui al comma 2 lettere a), d) ed e) ha validità di ventiquattro mesi, salvo il caso di modifiche delle aree o dei tracciati.(97)
6. Le manifestazioni e le aree di cui al comma 1, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, non possono interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nelle aree protette regionali e nei siti Natura 2000 le manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati o inquinanti, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7 possono essere vietate.(98)
7. Gli enti di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, possono individuare percorsi o aree su cui è possibile transitare con mezzi a motore, comprese le motoslitte, nel rispetto delle seguenti condizioni:
b) deve essere individuato un soggetto gestore responsabile dell'utilizzo delle aree, dei percorsi e degli eventuali ripristini;
c) deve essere prodotta dal soggetto gestore adeguato deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino delle aree;
d) al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree devono essere adeguatamente segnalate e devono essere individuati spazi destinati agli spettatori;
e) almeno una volta all'anno devono essere eseguiti controlli da parte dei soggetti di cui al comma 1 al fine di verificare lo stato dei luoghi e di prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di pericolo.
NOTE:
93. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. www) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Successivamente l'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 3.
96. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. zzz) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1, dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 3, dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 3 e dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 3.
97. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aaaa) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1e dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia