Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 38
(Carbonizzazione in bosco)
1. La carbonizzazione in bosco è consentita, previa autorizzazione dell'ente forestale con le modalità previste all'articolo 7, nelle aie carbonili già esistenti o in aie nuove, purché prive di alberi, non esposte al vento, stabili, ripulite tutt'intorno dalla vegetazione e da ogni materiale infiammabile per un raggio non inferiore a quindici metri.
2. La carbonaia ed il terreno circostante devono, durante la combustione, essere costantemente presidiati da mano d'opera esperta, individuata nella istanza di autorizzazione, tale da evitare ogni pericolo di incendi. È consentito l'uso di forni metallici.
3. L'inizio della carbonizzazione è vietato nei periodi in cui il presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008.(99)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
99. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. cccc) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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