Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 39
1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.(100)
2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall’ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.(101)
3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.(102)
4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.(103)
5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:
6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L’ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell’ambiente forestale e del paesaggio.(104)
7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:(105)
NOTE:
101. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. eeee) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
102. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ffff) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
104. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. hhhh) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lett. iiii) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia