Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 40
(Norme per gli interventi nei cedui)
1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.(106)
3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all’articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.(108)
4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduazione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.(109)
5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:(110)
6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:(113)
7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.(114)
NOTE:
107. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. llll) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lett. mmmm) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Successivamente il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
109. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. oooo) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia