Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 41
(Periodicità dei tagli)
1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, è fissato in almeno dieci anni.
2. Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l'intervallo fra due utilizzazioni, non può essere inferiore a:
3. Nelle fustaie, in caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a:
a) novanta anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia, di rovere o di cerro e i querco -carpineti;
4. In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a dieci anni, salvo autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
NOTE:
116. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. tttt) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia