Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 41
(Periodicità dei tagli)
1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, è fissato in almeno dieci anni.
2. Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l'intervallo fra due utilizzazioni, non può essere inferiore a:
a) ottanta anni per i lariceti;(116)
b) sessanta anni per i castagneti, i querceti di roverella e le peccete di sostituzione;
c) cinquanta anni per le pinete di pino silvestre, le formazioni di pino nero di origine artificiale e i rimboschimenti con conifere esotiche;
d) quaranta anni per le restanti formazioni di latifoglie;
d bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le cembrete.(117)
3. Nelle fustaie, in caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a:
a) novanta anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia, di rovere o di cerro e i querco -carpineti;
b) ottanta anni per le peccete e i piceo-faggeti;
c) cinquanta anni per gli aceri-frassineti e gli aceri-tiglieti, gli alneti di ontano bianco e nero;
d) quello previsto al comma 2 per il taglio a raso aumentato di dieci anni nei restanti casi.
4. In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a dieci anni, salvo autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
5. Il turno minimo previsto nei cedui è di:
a) tre anni nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti;
b) sei anni nei corileti e nei saliceti;
c) dieci anni nei robinieti puri e nelle formazioni di pioppo;
d) quindici anni nei castagneti, nei querceti di roverella e di cerro e negli orno-ostrieti;
e) venti anni nei robinieti misti, nei querco-carpineti e carpineti, nei querceti di rovere e farnia, negli alneti, nelle faggete e in altre formazioni a ceduo.
6. Nei cedui, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a cinque anni.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
116. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. tttt) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
117. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. uuuu) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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