Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 46
(Libro economico e ripresa)
1. Tutte le utilizzazioni forestali effettuate, sono annotate a cura dei gestori del piano di assestamento nel libro economico inserito nel piano.
2. La ripresa particellare non può essere superata, salvo utilizzazioni eccezionali a carattere forzoso autorizzate dall'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, o dalla competente struttura della Giunta regionale nel caso di piani che interessino il patrimonio forestale regionale; tali utilizzazioni forestali vanno comunque computate ai fini del calcolo della ripresa residua.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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