Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 47
(Gestione selvicolturale nelle aree protette)
1. Nelle riserve regionali e nei parchi naturali e regionali la gestione selvicolturale è conforme alle linee guida dei piani territoriali di coordinamento dei parchi e dei piani di gestione delle riserve regionali.
2. In assenza dei piani di cui al comma 1, la gestione selvicolturale deve comunque favorire la presenza e la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali, la composizione floristica e la biodiversità. I popolamenti devono essere mantenuti in condizioni ottimali sia strutturali che funzionali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, mantenendo o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro rinnovazione. La conversione dei cedui semplici in cedui composti o in boschi d'alto fusto è favorita ove possibile.
3. In tutte le aree protette, i piani di indirizzo forestale possono modificare la stagione silvana ai sensi dell'articolo 21.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia