Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 48
(Misure di conservazione provvisorie per i siti Natura 2000)(122)
1. Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti misure di conservazione provvisorie:(123)
a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:(124)
1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l’esecuzione di attività selvicolturali;
2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
3) nei castagneti da frutto di cui all’articolo 31;
4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all’articolo 63.
f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);(125)
g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:(126)
1) dall’1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;
2) dall’1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;
3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.
j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;
j bis) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l’esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;(127)
j ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:(128)
1) acero-tiglieti;
2) alnete di ontano nero;
3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
122. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. Torna al richiamo nota
123. L'alinea è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. Torna al richiamo nota
124. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. zzzz) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
125. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. aaaaa) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
126. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. bbbbb) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
127. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. ccccc) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. s) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. Torna al richiamo nota
128. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. ccccc) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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