Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 49
(Caratteristiche degli impianti)
1. Rimboschimenti ed imboschimenti sono:
a) realizzati, nel caso della montagna, solo su terreni non agricoli, al fine di preservare il paesaggio, la diversità degli ambienti e l'agricoltura in montagna;
2. Prescrizioni tecniche differenti da quelle indicate nel comma 1 possono essere previste dai piani di indirizzo forestale, dai piani di assestamento forestale o in occasione di specifici bandi per l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione o degli enti forestali.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia