Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 52
(Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità)
1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 5, lettera e), della l.r. 31/2008, è vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti e in tutte le altre attività selvicolturali, delle specie riportate nell'allegato B.(130)
2. La modifica o l'integrazione dell'allegato B può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
130. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. eeeee) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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