Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 53
(Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi)
1. Nel caso in cui in un bosco si verifichi un attacco epidemico di malattie o parassiti, il proprietario o possessore è tenuto a darne immediata notizia all'ente forestale che, eseguite le opportune verifiche tecniche, segnala l'attacco epidemico al servizio fitosanitario regionale.
2. Il proprietario o possessore del bosco è inoltre tenuto:
a) ad attuare o a consentire gli interventi prescritti dall'ente forestale o dagli ispettori fitosanitari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
b) a permettere l'accesso agli ispettori fitosanitari allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti.
3. In caso di grave attacco epidemico di malattie o parassiti, l'ente forestale, su proposta del servizio fitosanitario regionale, può disporre la deroga all'obbligo di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito o di alberi morti.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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