Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 57
(Limiti al pascolo in bosco)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:(137)
2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.(138)
2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.(139)
NOTE:
137. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. lllll) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia