Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 58
(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti)
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:
a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;
b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;
2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:
3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.
3 bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.(142)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia