Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 63
(Boschi intensamente fruiti)
1. L'ente forestale, anche su proposta dei comuni, può delimitare e regolamentare le aree boscate intensamente fruite che necessitino di un particolare regime di tutela e protezione.
2. Nei boschi intensamente fruiti l'ente forestale può vietare o limitare:
a) l'esercizio dell'attività venatoria; in tal caso il divieto potrà essere apposto sentita la Provincia, la quale verificherà che non contrasti con la pianificazione faunistico venatoria;
b) l'introduzione di cani sciolti; i cani con guinzaglio non superiore a due metri e mezzo possono transitare esclusivamente sui sentieri segnati;
c) lo svolgimento di attività rumorose che disturbino i visitatori e la fauna;
d) l'allestimento di manifestazioni e raduni all'interno delle aree boscate;
e) la raccolta di fiori, piante, lettiera, terriccio e la cattura di animali;
f) l'esercizio del pascolo;
g) l'allestimento di tende e campeggi;
h) il transito di cavalli e biciclette;
i) l'accensione di fuochi.
3. L'ente forestale individua un ente gestore del bosco intensamente fruito, preferibilmente un consorzio forestale, il quale è tenuto al mantenimento del bosco stesso in buone condizioni, anche al fine di prevenire danni alla pubblica incolumità.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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