Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 63
(Boschi intensamente fruiti)
1. L'ente forestale, anche su proposta dei comuni, può delimitare e regolamentare le aree boscate intensamente fruite che necessitino di un particolare regime di tutela e protezione.
2. Nei boschi intensamente fruiti l'ente forestale può vietare o limitare:
a) l'esercizio dell'attività venatoria; in tal caso il divieto potrà essere apposto sentita la Provincia, la quale verificherà che non contrasti con la pianificazione faunistico venatoria;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia