Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 64
(Taglio di alberi e arbusti)
1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffrutticosi quali rovi, brughi, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.
2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria.
3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi