Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 64
(Taglio di alberi e arbusti)
1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffrutticosi quali rovi, brughi, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia