1. Le acque di irrigazione e di scolo, quali quelle provenienti da serbatoi, abbeveratoi, lavatoi, cunette e canalette stradali e superfici impermeabilizzate, devono essere condotte in corsi d'acqua o in vallecole o comunque regimate in modo da non provocare danni alle pendici circostanti.
2. I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni e alle pendici contermini.