Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 68
(Modalità di pascolo)
1. Nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:
a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
b) salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata ai sensi dell'articolo 7, il pascolo bovino nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli ottocento ed i millecinquecento metri può essere esercitato solo dal 15 aprile al 30 ottobre; ad altitudine superiore ai millecinquecento metri dal 15 maggio al 15 ottobre;
c) il pascolo vagante, ossia senza custode, può essere esercitato nei terreni in proprietà o in possesso del proprietario o affidatario degli animali, purché i terreni contermini, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti a mezzo di chiudende;
d) i pascoli di proprietà dei comuni o di altri enti pubblici devono essere gestiti in base ad un piano di gestione o ad un capitolato; all'inizio ed alla fine del contratto di locazione sono redatti a cura dell'ente proprietario ed inviati all'ente forestale specifici atti di consegna e di riconsegna del terreno;
e) è vietato l'uso del fuoco come tecnica di ripulitura del pascolo.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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