Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 73
(Gru a cavo)
1. Per l’installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E’ necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell’impianto.(150)
3. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
6. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.(154)
7. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri; la spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri.
8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
10. I dati relativi alle gru a cavo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.(155)
NOTE:
150. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. uuuuu) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. x) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia