Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 74
(Fili a sbalzo)
1. Per l’installazione di linee monofuni a gravità, dette palorci o fili a sbalzo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E’ necessario, in ogni caso, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell’impianto.(156)
4. Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio indicare il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.(159)
5. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo.(160)
7. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale 1:10.000 o di maggior dettaglio, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, all’ente gestore del sito Natura 2000, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.(162)
8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato del filo a sbalzo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
10. I dati relativi ai fili a sbalzo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.(163)
NOTE:
156. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. wwwww) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. cc) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia