Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 75
(Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici)
1. Nel caso di utilizzazioni effettuate da enti pubblici o comunque interessanti proprietà pubbliche, la direzione delle operazioni di taglio deve essere effettuata da parte di un dottore forestale o agronomo che provvede alla stesura dei seguenti documenti:
1 bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.(164)
2. Per le utilizzazioni di cui al comma 1 di entità superiore a sette ettari e mezzo l'ente forestale predispone, a fine lavori, un verbale di verifica amministrativa.
2 bis. Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d’oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica.(165)
2 ter. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l’invecchiamento indefinito.(166)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia