Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 76
1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:
c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito.(170)
La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.
2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:
a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri;(171)
b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;(172)
d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.(173)
3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:
4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:
NOTE:
168. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. bbbbbb) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
169. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. cccccc) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
170. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. dddddd) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
171. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. eeeeee) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
172. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ffffff) del r.r . 19 gennaio 2010, n. 1.
173. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. gggggg) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia