Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 76
(Infrastrutture forestali temporanee e sentieri)(168)(38)
1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:
a) avere durata massima di ventiquattro mesi;(169)
b) avere fondo naturale;
c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito.(170)
La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.
2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:
a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri;(171)
b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;(172)
d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.(173)
3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:
a) inerbimento delle superfici nude;
b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
d) realizzazione di rinnovazione artificiale.
4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:
a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.
4 bis. La realizzazione, con l’ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4.(174)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
168. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. bbbbbb) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
169. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. cccccc) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
170. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. dddddd) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
171. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. eeeeee) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
172. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ffffff) del r.r . 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
173. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. gggggg) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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