Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 77
(Altre norme di salvaguardia idrogeologica)
1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi:
b) gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 e dell'articolo 4, del d.lgs. 227/2001;(175)
c) gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi dell'articolo 44, della l.r. 31/2008 e del r.d. 3267/1923.(176)
NOTE:
175. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. hhhhhh) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
176. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. iiiiii) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia