Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 78
(Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrate)
1. Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrate. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'ente forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalità esecutive:
a) gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura;
b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdite o ricoperte con uno strato di strame organico quale fogliame o cippato;
c) tutti i lavori devono essere condotti evitando di innescare fenomeni erosivi e senza causare ristagni o alterare il regolare deflusso delle acque superficiali;
d) eventuali terre di scavo eccedenti le necessità di ricolmatura non possono essere scaricate o depositate nelle aree vincolate o boscate, ma devono essere allontanate o reimpiegate in siti autorizzati.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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