Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 78
(Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrate)
1. Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrate. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'ente forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalità esecutive:
a) gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura;
b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdite o ricoperte con uno strato di strame organico quale fogliame o cippato;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia