Regolamento Regionale
27 luglio 2009
, n. 2
Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2
Art. 4
1. Il contributo regionale può essere:
2. Ai fini della determinazione del contributo, la popolazione residente nei comuni che costituiscono l’Unione dei comuni viene calcolata sulla base dell’ultimo dato dell’Istituto nazionale di statistica disponibile al 1° gennaio dell’anno precedente il termine di presentazione della domanda per la concessione del contributo.
3. La concessione del contributo di cui al comma 1è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia