Regolamento Regionale
27 luglio 2009
, n. 2
Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2
Art. 9
1. L’Unione trasmette, allegandoli alla domanda di contributo ordinario annuale, il rendiconto annuale, dell'unione e dei comuni aderenti, dell'esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di concessione del contributo, unitamente ad una relazione annuale che elabora un’analisi sull’utilizzo del contributo erogato, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 19/2008. (16)
2. Nel caso in cui l’unione già beneficiaria non presenti alcuna domanda di contributo, la documentazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo.
3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca del contributo ordinario concesso nell’anno precedente ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. d).
3 bis. La relazione annuale di cui al comma 1 consiste nel prodotto dell'elaborazione dei dati economici, amministrativi e organizzativi inseriti dall'unione, ai sensi dei commi 1 e 2, nella piattaforma informativa regionale dedicata alla stessa relazione annuale, accessibile tramite il sito 'https://relazioneannuale.rl2.it'. L'inserimento, da parte dell'unione, dei dati di cui al precedente periodo nella piattaforma informativa regionale equivale alla trasmissione alla Regione della relazione di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 19/2008 e al comma 1 del presente articolo.(17)
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia