Regolamento Regionale
27 luglio 2009
, n. 2
Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2
Art. 10
1. La domanda per la concessione del contributo ordinario è presentata all'ufficio territoriale regionale, competente per territorio, entro e non oltre il 10 maggio di ogni anno quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la Città metropolitana di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la domanda è quella competente per i rapporti con gli enti locali, ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio.(19)
2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui all’articolo 7è presentata all'ufficio territoriale regionale, competente per territorio, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la Città metropolitana di Milano la struttura regionale alla quale presentare la domanda di contributo straordinario è quella competente per i rapporti con gli enti locali, ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio.(20)
3. Le modalità di presentazione delle domande di contributo, la relativa modulistica e l'eventuale documentazione da allegare, ulteriore rispetto a quella di cui all'articolo 11, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).(21)
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
19. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 25 gennaio 2010, n. 2 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2 e dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8 e dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8.
20. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 25 gennaio 2010, n. 2 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Il comma è stato ulteriomente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8 e dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia