Regolamento Regionale
27 luglio 2009
, n. 2
Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2
Art. 11
1. L'unione allega alla domanda di contributo:
a) il progetto di gestione associata di cui all’articolo 8, nel caso in cui l’unione non abbia mai fatto richiesta di contributo ordinario o straordinario per l’ avvio della gestione associata;
c) la relativa modulistica debitamente compilata e l’eventuale documentazione di cui all’articolo 10, comma 3.
2. L’unione allega alla domanda di contributo ordinario annuale:
a) il rendiconto annuale, dell'unione e dei comuni aderenti, dell'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, nello stesso formato previsto in base alla normativa statale vigente in materia in materia, unitamente alla relazione annuale;(24)
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
24. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8 e dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia