Regolamento Regionale
27 luglio 2009
, n. 2
Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2
Art. 13
(Istruttoria delle domande, rettifiche, integrazioni e chiarimenti. Provvedimento di concessione del contributo)(27)
1. Ferma restando la possibilità di acquisire chiarimenti, rispetto alla documentazione ricevuta, se nel corso dell’attività istruttoria a cura delle strutture di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, la domanda e la documentazione allegata risultano incomplete o irregolari, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi che ostano all’ammissione, parziale o totale, al contributo.(28)
2. Gli enti richiedenti possono, entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche, integrazioni e chiarimenti.(29)
4. Le domande in possesso dei requisiti ai sensi della l.r. 19/2008 e del presente regolamento sono dichiarate ammissibili a contributo con decreto del dirigente della struttura di cui al comma 1.(30)
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
28. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 25 gennaio 2010, n. 2 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia