Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 14
(Conclusione dell'istruttoria e provvedimento di concessione del contributo)
1. Le strutture di cui all'articolo 13, comma 1 concludono l'istruttoria delle domande pervenute e ne trasmettono gli esiti alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.(31)
2. La trasmissione degli esiti di cui al comma 1 si effettua mediante compilazione del modello stabilito con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e/o di presentazione delle rettifiche e integrazioni e chiarimenti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2.(32)
3. La struttura di cui al comma 2 adotta il provvedimento di concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3 bis. I termini per la trasmissione degli esiti dell’istruttoria e per la concessione del contributo straordinario sono ridotti a metà rispetto ai termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.(33)
4. Nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche ed integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2.
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
31. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 25 gennaio 2010, n. 2. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. u) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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