Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 16
(Modalità di liquidazione del contributo ordinario)
1. Il contributo ordinario viene liquidato contestualmente al provvedimento di concessione entro l'anno finanziario di riferimento.
2. Gli importi dei contributi successivi alla prima annualità sono proporzionalmente ridotti rispetto alle somme concesse nell'anno precedente qualora, sulla base della rendicontazione trasmessa, non sia comprovata una spesa uguale o superiore al contributo concesso a titolo di anticipazione relativamente a ciascun servizio.
2 bis. L’importo complessivo del contributo successivo alla prima annualitàè ridotto nel caso in cui la somma da decurtare sul singolo servizio sia superiore al contributo concesso a titolo di anticipazione. (35)
2 ter. Per la funzione g) “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione” di cui all’Allegato A, tabella 2, la riduzione di cui al comma 2è calcolata non sul singolo servizio ma sull’insieme dei servizi riferiti alla funzione.(35)
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
35. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 27 gennaio 2106, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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