Regolamento Regionale
27 luglio 2009
, n. 2
Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2
Art. 20
(Deroghe all'ambito territoriale)
1. Ai fini della deroga di cui all’articolo 17, comma 2 della l.r. 19/2008, l’ambito territoriale può essere ritenuto inidoneo a garantire l’efficace, l’efficiente ed economica gestione dei servizi in forma associata in presenza di una delle seguenti situazioni territoriali e condizioni funzionali: (40)
2. I comuni interessati trasmettono alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, la richiesta di deroga motivata compilata ai sensi dell’Allegato “C bis” al presente regolamento”.(41)
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia