Regolamento Regionale 7 dicembre 2009 , n. 5

Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-12-07;5

Art. 4
(Linee guida)
1. Entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale definisce linee guida relative allo svolgimento, da parte delle province, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 15/2007, delle funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, e alla irrogazione delle sanzioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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