Regolamento Regionale
15 febbraio 2010
, n. 7
Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 05 Marzo 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;7
Art. 1
Finalità
1. Il presente regolamento è finalizzato alla promozione e valorizzazione dell'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e all'adozione di procedure semplificate per la realizzazione e la gestione di sonde geotermiche e di sistemi di scambio energetico con il sottosuolo a circuito chiuso.
2. In attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 'Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente', il presente regolamento disciplina:
a) le modalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;
b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l'autorizzazione per l'installazione di sonde geotermiche;
c) le profondità di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione provinciale;
e) i requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché dei controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia