Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 , n. 7

Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 05 Marzo 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;7

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:
a) Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e sottosuolo;
b) Coefficiente di prestazione (COP): rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica;
c) Acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
d) Fattore di utilizzazione del gas (GUE): rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas;
e) Fluido termovettore: fluido utilizzato all'interno di un circuito per l'utilizzo e il trasporto di calore;
f) Ground Response Test (GRT): prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo, e di conseguenza di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico;
g) Impianto geotermico a bassa entalpia: impianto tecnologico finalizzato allo sfruttamento dell'energia naturalmente contenuta nel sottosuolo per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria, costituito da una o più pompe di calore, accoppiate a una o più sonde geotermiche. Ai fini del presente regolamento, gli impianti vengono distinti in:
1) piccoli impianti, impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50kW;
2) grandi impianti, impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50kW;
h) Pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore da una sorgente di calore a bassa entalpia e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata. Ai fini del presente Regolamento, la pompa di calore geotermica è un'apparecchiatura in cui una delle due sorgenti è il sottosuolo;
i) Potenza termica e/o frigorifera utile (P): potenza di progetto erogata da un impianto geotermico nella condizione di esercizio più gravosa in modalità riscaldamento e in modalità raffrescamento;
j) Proprietario: si intende il proprietario del terreno sul quale è prevista la realizzazione dell'impianto oppure il proprietario dell'immobile a cui l'impianto stesso è asservito, munito dell'apposita dichiarazione di assenso a procedere da parte del proprietario del terreno interessato dall'installazione delle sonde. Nel caso il terreno appartenga a soggetto diverso da colui che intende installare le sonde queste costituiranno servitù apposta al terreno interessato;
k) Registro regionale Sonde Geotermiche (RSG): banca dati informatizzata di cui all'articolo 10,comma 5, lettera f), l.r. 24/2006, contenente i dati tecnici delle installazioni, compresi gli elementi funzionali alla localizzazione e alla georeferenziazione degli impianti;
l) Sonda geotermica: scambiatore di calore installato in una perforazione, scavo o una trincea appositamente realizzati nel sottosuolo, costituito da un circuito chiuso di tubazioni all'interno del quale viene fatto circolare un fluido che permette di scambiare energia con il sottosuolo direttamente o attraverso una pompa di calore;
m) Zona di tutela assoluta: è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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