Regolamento Regionale
15 febbraio 2010
, n. 7
Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 05 Marzo 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;7
Art. 4
Differenziazione dei procedimenti
1. L'installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna è libera, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 e dagli articoli contenuti nel Capo II del presente regolamento. Il limite di profonditàè da intendersi per singola sonda.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia