Regolamento Regionale
15 febbraio 2010
, n. 7
Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 05 Marzo 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;7
Art. 9
Comunicazione di fine lavori
1. Il proprietario certifica, accedendo al RSG appositamente predisposto, l'avvenuta conclusione dei lavori, entro un periodo massimo di un anno dalla data di emissione del codice identificativo di cui all'articolo 8, comma 6. Tale certificazione deve comprendere le seguenti informazioni:
a) dichiarazione di fine lavori o il certificato di regolare esecuzione o anche collaudo, ove previsto;
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere incluse nella comunicazione di fine lavori solo nel caso in cui differiscano da quanto dichiarato in sede di iniziale comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 4.
3. Con esclusivo riferimento ai grandi impianti, come definiti ai sensi del presente regolamento, il proprietario, oltre alla comunicazione di cui al comma 2, ultimata la realizzazione dell'impianto, provvede a trasmettere alla Regione, attraverso il RSG appositamente attivato, le seguenti informazioni ricavabili dall'esecuzione di un Ground Response Test, ossia:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia