Regolamento Regionale
15 febbraio 2010
, n. 7
Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 05 Marzo 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;7
Art. 11
Modalità di rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione alla realizzazione delle sonde geotermiche viene rilasciata dalla provincia competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso in caso si renda necessaria, da parte dell'amministrazione provinciale, l'acquisizione di ulteriori documentazioni o anche informazioni relative all'impianto in esame.
2. Ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia