Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 , n. 7

Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 05 Marzo 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;7

Art. 12
Registrazione dell'impianto autorizzato al RSG
1. In caso di esito positivo del procedimento di autorizzazione a cura della provincia competente, il proprietario è tenuto, accedendo on line al RSG, a comunicare le informazioni inerenti la realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3 dell'articolo 8, prima della data di apertura del cantiere di perforazione.
2. Il proprietario è tenuto, altresì, a fornire le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
3. Il RSG produce apposito codice identificativo dell'impianto oggetto della comunicazione. Il codice identificativo rappresenta l'attestazione dell'avvenuta registrazione del progetto dell'impianto.
4. Entro un periodo massimo di 1 anno dalla data della emissione del codice identificativo, di cui al comma 3, il proprietario certifica, accedendo nuovamente al RSG, l'avvenuta conclusione dei lavori. Tale certificazione comprende le seguenti informazioni:
a) dichiarazione di fine lavori o il certificato di regolare esecuzione o anche collaudo, ove previsto;
b) numero di sonde effettivamente realizzate e loro profondità;
c) i dati e le informazioni inerenti le perforazioni effettuate e le stratigrafie da esse ricavate;
d) estremi del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto;
e) gli elementi necessari a dimostrare che la realizzazione delle sonde, in ogni fase costruttiva, non abbia costituito fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, né fattore di detrimento della qualità delle acque sotterranee in rapporto agli usi legittimi di queste.
5. Le informazioni di cui al comma 4 devono essere incluse nella comunicazione di fine lavori solo nel caso in cui differiscano da quanto dichiarato in sede di iniziale comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 3.
6. Con esclusivo riferimento ai grandi impianti, come definiti ai sensi del presente regolamento, il proprietario, oltre alla comunicazione di cui al comma 5, ultimata la realizzazione dell'impianto, provvede a trasmettere alla Regione, attraverso il RSG appositamente attivato, le seguenti informazioni ricavabili dall'esecuzione di un Ground Response Test, ossia:
a) conduttività termica media del sottosuolo;
b) temperatura media del sottosuolo indisturbato;
c) resistenza termica della sonda geotermica.
7. Il RSG, al termine della registrazione della certificazione di fine lavori, produce una attestazione della chiusura della procedura di comunicazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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