Regolamento Regionale
15 febbraio 2010
, n. 7
Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 05 Marzo 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-15;7
Art. 15
Requisiti e modalità per la certificazione di qualità delle imprese
1. I requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché dei controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità, fanno riferimento alle norme ISO e UNI di settore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia