Regolamento Regionale 14 febbraio 2011 , n. 2

Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(BURL n. 7, suppl. del 18 Febbraio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-02-14;2

Art. 5
(Requisiti funzionali)
1. Sono requisiti funzionali delle case per ferie i seguenti:
a) apertura assicurata, anche a richiesta, per almeno nove mesi all'anno;
b) servizio di pulizia delle camere, una volta al giorno;
c) cambio della biancheria da camera ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana, salvo diversa richiesta del cliente stesso;
d) cambio della biancheria da bagno ad ogni cambio di cliente e almeno tre volte alla settimana, salvo diversa richiesta del cliente stesso;
e) servizio di ricevimento assicurato almeno sei ore su ventiquattro;
f) sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento;
g) servizio di trasporto dei bagagli assicurato per mezzo di un carrello negli orari in cui è garantito il servizio di ricevimento;
h) conoscenza, da parte degli addetti al ricevimento, almeno della lingua inglese;
i) personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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