Regolamento Regionale
14 febbraio 2011
, n. 2
Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
(BURL n. 7, suppl. del 18 Febbraio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-02-14;2
Art. 6
(Disposizione finale)
1. Gli standard di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), m), n), p) non si applicano agli immobili già adibiti a case per ferie alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché agli immobili per la cui costruzione o ristrutturazione, alla stessa data, sia stato rilasciato il permesso di costruire, ovvero sia divenuta efficace la dichiarazione di inizio attività (DIA), o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ove applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
2. Il mancato possesso degli standard obbligatori minimi, delle relative dotazioni e dei requisiti funzionali previsti dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, comma 3, della l.r. 15/2007.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia